Le novità del nuovo Codice degli appalti: cosa cambia?

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Dal 1° aprile 2023 è entrato in vigore il nuovo Codice degli appalti, il quale rappresenta una delle riforme richieste dal governo italiano per l’attuazione del PNRR, come stabilito dalla Commissione Europea. La pubblicazione del d.lgs n.36/2023 sulla Gazzetta Ufficiale sancisce l’entrata in vigore del nuovo Codice, ma le sue disposizioni e i relativi allegati non acquisteranno efficacia prima del 1° luglio 2023, data in cui è prevista l’abrogazione del precedente Codice. È importante notare che, per i bandi pubblicati prima di luglio, continueranno ad avere efficacia le precedenti disposizioni normative (d.lgs n.50/2016). In questo articolo esamineremo i principali aspetti del nuovo Codice degli appalti.

I princìpi del nuovo Codice degli appalti

Il nuovo Codice degli appalti presenta una sezione dedicata ai principi generali che regolano il rapporto contrattuale tra le parti. Una delle novità introdotte riguarda il ruolo del RUP, il Responsabile Unico del Procedimento, il quale vedrà alleggerita la sua responsabilità rispetto alla gestione dell’intero procedimento, con una diversa allocazione delle responsabilità nelle varie fasi del processo.

Digitalizzazione

Tra le principali novità del Codice degli appalti, c’è anche il rafforzamento dell’utilizzo delle piattaforme digitali. In particolare, viene prevista l’interoperabilità delle banche dati attraverso la Banca Dati nazionale dei contratti pubblici gestita dall’ANAC (l’Autorità Nazionale Anti Corruzione). Questa disposizione garantirà la semplificazione delle procedure e la data di entrata in vigore è fissata per il 1° gennaio 2024.

Procedure sotto soglia UE

Il nuovo Codice degli Appalti stabilizza le deroghe introdotte durante la pandemia per accelerare l’assegnazione degli appalti di piccolo/medio importo. In particolare, vengono fissate le soglie previste per l’affidamento diretto e per le procedure negoziate introdotte dal DL n.76/2020 (il cosiddetto decreto “semplificazioni” ndr.).

Le soglie di importi per le procedure sotto soglia che prevedono l’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici ma nel rispetto dei principi generali, sono modificate: fino a 150mila euro per i lavori e fino a 140mila euro per i servizi e le forniture.

Per i lavori con importi pari o superiori a 150mila euro e inferiori a 1 milione di euro, è prevista la procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

Nel caso di lavori con importi pari o superiori a 1 milione di euro e inferiori alla soglia comunitaria (5.382.000 euro ndr.), è possibile ricorrere alla procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

Subappalto a cascata

Il nuovo Codice degli appalti, adeguando la normativa italiana a quella europea, introduce il cosiddetto “subappalto a cascata”, lasciando alle stazioni appaltanti il potere discrezionale di indicare nei documenti di gara eventuali limitazioni alla sua applicabilità, purché siano specifiche e motivate. Inoltre, il nuovo Codice prevede la responsabilità solidale tra il contraente principale e il subappaltatore nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto di subappalto.

Concessioni

Per quanto riguarda le concessioni, il nuovo Codice stabilisce l’obbligo per i concessionari scelti senza gara di appaltare a terzi una parte compresa tra il 50 e il 60% dei lavori, dei servizi e delle forniture, ad eccezione di settori come ferrovie, aeroporti, gas e luce.

Appalto integrato

Il nuovo Codice degli appalti prevede la possibilità dell’appalto integrato senza i divieti attuali. In particolare, per gli appalti complessi, la stazione appaltante o l’ente concedente può stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Questa opzione non è applicabile agli appalti di opere di manutenzione ordinaria. La norma entrerà in vigore il 1° luglio 2023.

Revisione obbligatoria dei prezzi

Il meccanismo di revisione dei prezzi è disciplinato attraverso l’inserimento obbligatorio delle clausole di revisione dei prezzi, che saranno attivate automaticamente per variazioni dei costi maggiori del 5% dell’importo complessivo. La compensazione coprirà l’80% delle variazioni valutate con riferimento agli indici sintetici ISTAT.

Estensione della qualificazione ai servizi e alle forniture

Il nuovo Codice degli appalti prevede l’estensione della qualificazione obbligatoria degli operatori economici anche per gli appalti di forniture e servizi (come stabilito dall’art. 100 comma 10). Tuttavia, la nostra Confederazione ha espresso critiche in merito e continuerà a farlo in tutte le opportune sedi.

Rating delle imprese

Il rating d’impresa è uno strumento previsto nel nuovo Codice degli appalti del 2023, che mira a valutare le prestazioni delle imprese partecipanti alle gare d’appalto. L’articolo 109 prevede infatti l’istituzione di un sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni delle imprese, affidato all’ANAC. Tale strumento avrà lo scopo di valutare la capacità tecnica, organizzativa ed economica delle imprese, al fine di garantire la qualità delle prestazioni offerte e la corretta gestione dei contratti pubblici. Tuttavia, la Confederazione ha espresso critiche su questa previsione, chiedendo l’abrogazione della stessa o, in alternativa, la definizione di un rating bilaterale che tenga conto anche della prestazione della stazione appaltante. L’implementazione del rating d’impresa rappresenta quindi un tema di dibattito tra gli stakeholder coinvolti nel settore degli appalti pubblici.

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