Nuovo codice appalti: entrata in vigore e periodo transitorio

Nuovo codice appalti entrata in vigore e periodo transitorio

Quando il nuovo codice appalti diventerà operativo?
Qual è la data prevista per il pensionamento del vecchio codice appalti (dlgs 50/2016)?
Ci sarà un periodo transitorio?

Il Consiglio dei Ministri ha approvato definitivamente lo schema di decreto legislativo che implementa il nuovo Codice Appalti in linea con la legge delega n. 78 del 21 giugno 2022. Il nuovo Codice è entrato in vigore il 1° aprile 2023, ma le sue disposizioni non diventeranno operative prima del 1° luglio 2023. Sarà previsto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2023 durante il quale alcune disposizioni del vecchio codice appalti (dlgs 50/2016) e dei decreti semplificazioni (dl 76/2020) e semplificazioni bis (dl 77/2021) rimarranno in vigore.

Le Principali Novità di Interesse

Responsabile Unico di Progetto

Il RUP assume il ruolo di responsabile unico del progetto per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice. Tale figura potrà essere nominata tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell’ente concedente.

Subappalto

La possibilità di subappalto senza limiti percentuali e di subappalto a cascata viene consentita, ma i funzionari pubblici potranno limitare tali possibilità tramite motivazioni specifiche inserite nel documento di gara, in linea con i principi di fiducia e risultato. Tale modifica è stata introdotta al fine di recepire i rilievi della Corte di Giustizia e della Commissione UE.

Conflitto di interesse

Le stazioni appaltanti sono tenute ad adottare misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni.

Opere di interesse locale o statale

Nel caso di opere pubbliche di interesse locale o di interesse statale per le quali non è richiesto il parere del CSLP o del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, la stazione appaltante o l’ente concedente trasmette il progetto alle autorità competenti per la VIA.

Progettazione in materia di lavori pubblici

Sono stati semplificati i livelli di progettazione che diventano due: progetto di fattibilità tecnico-economica e progetto esecutivo.

Appalto integrato

E’ prevista la possibilità di affidare la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria. La norma entrerà in vigore il 1° luglio 2023 ed è in linea con la proroga al 30 giugno 2023 della sospensione del divieto di appalto integrato (previsto dall’articolo 59 del decreto legislativo n. 50/2016), già disposta dal dl 77/2021.

Affidamento diretto

Per servizi e forniture, compresi servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, la soglia limite è inferiore a 140.000,00 euro; è possibile una procedura negoziata senza bando per importi da 140.000,00 fino a 215.000,00 (750.000,00 per appalti di servizi sociali e assimilati), previa consultazione di almeno 5 operatori economici.

Per i lavori, la soglia per affidamenti diretti è fissata ad importi inferiori a 150.000,00 euro. È prevista la procedura negoziata, senza bando, per lavori da 150.000,00 euro fino a 1 mln di euro e da 1 mln di euro fino a 5,382 mln di euro, con numero di operatori da invitare, rispettivamente da 5 a 10. Inoltre, per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino a 5,382 milioni di euro è possibile procedere con una gara ad evidenza pubblica senza necessità di motivazione.

Revisione prezzi

Nelle procedure di affidamento, è obbligatorio inserire le clausole di revisione prezzi che si attivano per variazioni del costo dell’opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiori al 5% dell’importo complessivo e operano nella misura dell’80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente. Si utilizzano gli indici elaborati dall’ISTAT pubblicati, insieme alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell’Istituto. Il MIT può prevedere ulteriori indici da utilizzare, previo decreto, in accordo con ISTAT.

In merito a ciò, è specificato che i prezzari elaborati dalle regioni e dalle province autonome, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, devono essere utilizzati ai fini della quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione di un’opera.

Tali prezzari hanno validità fino al 31 dicembre di ogni anno e possono essere utilizzati transitoriamente fino al 30 giugno dell’anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data, ovvero secondo le specifiche casistiche indicate nell’allegato I.14 del nuovo codice.

Qualificazione SA e CC

E’ prevista la qualificazione per le procedure di importo superiore alle soglie, per l’affidamento diretto di forniture e servizi, e per importi superiori a 500.000 euro per l’affidamento di lavori.

Il sistema di qualificazione entrerà in vigore il 1° gennaio 2024.

In sede di prima applicazione, le stazioni appaltanti delle Unioni di comuni, costituite nelle forme previste dall’ordinamento, delle Provincie e delle Città metropolitane, dei Comuni capoluogo di provincia e delle Regioni sono:

  • Trasparenza e comunicazione: le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare sui propri siti internet gli avvisi di gara, i documenti di gara, le offerte presentate, le determinazioni dell’aggiudicazione e gli atti di svolgimento della procedura.

Il MIT mette a disposizione una piattaforma elettronica per la pubblicazione degli atti in formato digitale e per la trasmissione delle comunicazioni tra le stazioni appaltanti e gli operatori economici.

Inoltre, le stazioni appaltanti devono garantire l’accesso ai documenti di gara, in modalità digitale, a tutti gli operatori economici interessati e devono pubblicare sul proprio sito internet la relazione annuale sull’attività svolta in materia di contratti pubblici.

  • Responsabilità degli operatori economici: i soggetti che partecipano alle procedure di affidamento dei contratti pubblici sono tenuti al rispetto dei principi di legalità, trasparenza, concorrenza e imparzialità.

In caso di inosservanza di tali principi, i soggetti possono essere sanzionati con l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo massimo di tre anni e con la revoca dei contratti eventualmente già stipulati.

Inoltre, gli operatori economici che abbiano commesso gravi violazioni possono essere interdetti dalla partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici per un periodo di tempo che può andare dai cinque ai dieci anni.

  • Appalti pubblici e appalti sociali: per gli appalti pubblici di servizi sociali e di altri servizi non economici di interesse generale, il limite per l’affidamento diretto è fissato a 750.000 euro.
  • Procedure negoziate con pubblicazione di bando: per importi superiori alle soglie di cui sopra, ma inferiori a 5.350.000 euro, è prevista la procedura negoziata con pubblicazione di bando. In questo caso, il numero di operatori economici invitati a partecipare alla procedura di affidamento deve essere di almeno cinque.
  • Procedura aperta: per gli appalti di importo pari o superiore a 5.350.000 euro, la procedura di affidamento è la procedura aperta con pubblicazione di bando.

Periodo Transitorio

Il periodo transitorio prevede che il nuovo Codice entri in vigore il 1° aprile 2023, ma le sue disposizioni troveranno applicazione solo dal 1° luglio 2023. Inoltre, per quanto riguarda gli avvisi o i bandi pubblicati prima del 1° luglio 2023, si continueranno ad applicare le norme procedurali del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Per quanto riguarda gli affidamenti e i contratti relativi ai progetti PNC e PNRR e alle infrastrutture di supporto ad essi correlati, anche dopo il 1° luglio 2023, saranno applicate le disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR e dal PNC.

Inoltre, è previsto che, in generale, nel caso in cui l’incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica sia stato formalizzato prima del 1° luglio 2023, la stazione appaltante può procedere all’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica oppure sulla base di un progetto definitivo redatto ai sensi dell’articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Sono previste procedure specifiche per gli interventi infrastrutturali e strategici, le procedure di impatto ambientale per le grandi opere e le proroghe della dichiarazione di pubblica utilità sui progetti già approvati dal CIPESS.

Inoltre, sono presenti norme transitorie per la partecipazione alle gare d’appalto di servizi, forniture e lavori dei consorzi stabili.

Infine, a decorrere dal 1° luglio 2023, al posto dei regolamenti e delle linee guida dell’ANAC adottati in attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e delle linee guida adottate dall’ANAC, laddove non diversamente previsto nel nuovo codice, saranno applicate le corrispondenti disposizioni dello stesso e dei suoi allegati.

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